tra i casi in cui la mediazione obbligatoria trova espressa deroga è proprio il ricorso al procedimento di ingiunzione
E’ ormai noto che la recente riforma del condominio ha imposto all’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, manlevandolo di fatto dalla responsabilità di scegliere autonomamente in quali casi portare la questione davanti all’assemblea di condominio e quando invece procedere giudizialmente: i giuristi sono unanimemente concordi che l’amministrazione possa – e anzi, debba – agire anche senza la previa autorizzazione dell’assemblea, tramite la nomina di un avvocato.
Capita sovente di ricevere quesiti, da parte di condomini, sull’inquadramento della disciplina della mediazione all’interno del procedimento di ingiunzione.
Ebbene, nonostante la materia dei rapporti condominiali rientri tra quelle per le quali sussiste l’obbligo del previo tentativo di mediazione come condizione per poter successivamente agire in giudizio, nel caso in cui l’amministratore agisca per recuperare gli oneri non riscossi e scelga di procedere con decreto ingiuntivo non è tenuto al previo tentativo di mediazione. E ciò perché, tra i casi in cui la mediazione obbligatoria trova espressa deroga è proprio il ricorso al procedimento di ingiunzione. L’amministratore non deve dunque convocare il condomino moroso davanti all’organismo di mediazione, in quanto l’obbligo di mediazione scatta unicamente nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo, e soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (ossia alla prima udienza).
In ultimo non deve trarre in inganno la nuova disciplina sulla negoziazione assistita dall’avvocato, secondo la quale tale ultima procedura è obbligatoria nelle cause per richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro. La norma, infatti, fa prima salvi i casi in cui la fattispecie rientri in una delle materie per le quali è prevista la mediazione, escludendo quindi in automatico il procedimento di ingiunzione.
FP