Da sempre il riscaldamento rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio familiare. La soluzione però esiste ed è quella di adottare sistemi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore che permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria abitazione, pur vivendo in un condominio.
Alcune regioni, quali Piemonte e Lombardia, avevano anticipato i tempi dotandosi in proprio di leggi che rendevano obbligatoria la contabilizzazione del calore, mentre ad esempio la regione Emilia Romagna fissava questo obbligo solo in caso di sostituzione del generatore di calore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014 l’Italia recepisce la Direttiva Europea 2012/27/UE in cui viene sancito l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria entro il 31 dicembre 2016 nei condomini dotati di impianto centralizzato. L’obbiettivo è quello di rendere possibile la ripartizione della spesa per il riscaldamento degli alloggi sulla base dell’effettivo consumo.
Nei condomini centralizzati con impianti a colonne montanti si prevedono due dispositivi: la valvola termostatica ed il ripartitore di calore.
La valvola termostatica è un regolatore di temperatura ambiente da installare sui corpi scaldanti, in sostituzione delle precedenti valvole di apertura/chiusura, ed in grado di consentire a ciascun utente di impostare all’interno del proprio alloggio la temperatura desiderata. Il ripartitore di calore è un dispositivo elettronico che rileva la quantità di calore emesso dai corpi scaldanti per mantenere la temperatura impostata con le valvole termostatiche, e come per quest’ultima può essere installata indifferentemente su convettori e radiatori. Valvola termostatica e ripartitore non richiedono opere murarie o cablaggi elettrici per la loro installazione.
Per capire la ripartizione della spesa di riscaldamento con la contabilizzazione del calore è necessario introdurre il concetto di consumo involontario e di consumo volontario. Il consumo volontario è soggetto alla libera azione dell’utente che, agendo sulle valvole termostatiche, decide di avere temperature più o meno alte, per più o meno tempo, all’interno del proprio alloggio. Per consumo involontario si intende invece il calore disperso dalle tubazioni di distribuzione dell’impianto di riscaldamento lungo tutto il loro percorso nell’edificio fino ai corpi scaldanti, e la propagazione del calore stesso da un alloggio a quelli confinanti. Il consumo involontario non è dipendente dall’utente, ma insito nella stessa natura dell’impianto termico. In base a questo concetto si definiscono due componenti di spesa: la quota a consumo, da ripartire sulla base dei prelievi di calore di ogni utente (misurati attraverso i ripartitori di calore) e la quota fissa (comprendente le dispersioni di calore e le spese di gestione dell’impianto termico quali la conduzione, la manutenzione ordinaria, verifi ca estintori…), da ripartire su base millesimale come indicato dalla Norma UNI 10200.
F.P.